Hanno validità per un numero indefinito di viaggi da effettuare in un periodo di tempo determinato.
I veicoli e i trasporti eccezionali devono rientrare entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:
altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;
altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m.
Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.
Tali autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni a condizione che tutti i dati del veicolo, del carico e del percorso rimangano invariati. Non si autorizza mai il transito notturno.
Può essere autorizzato un unico veicolo trattore e fino a cinque veicoli di riserva per rimorchi e semirimorchi.
L’autorizzazione alla sua scadenza, deve essere restituita all’ente concedente.
Ai sensi dell’art. 10 C.D.S. (art. 13 del Regolamento di attuazione) l’autorizzazione periodica è altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità: