Attività
Rilascia autorizzazioni per il transito dei veicoli e convogli eccezionali lungo le strade Provinciali e Regionali in gestione.
E’ eccezionale il veicolo o convoglio che supera, nella propria configurazione di marcia, i limiti di sagoma o di massa stabiliti negli articoli 61 e 62 dello stesso Codice della Strada.
Si rilasciano anche autorizzazioni per transiti lungo le strade comunali previo acquisizione di Nulla -Osta del Comune territorialmente competente, se trattasi di percorso misto che riguarda cioè itinerari che comprendono sia strade regionali e/o provinciali sia comunali.
Se, invece, il convoglio transita sulle strade comunali che rientrano tutte nell’ambito territoriale di uno o più comuni la richiesta deve essere inoltrata ai Comuni stessi.
Ogni Provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero territorio regionale, previo Nulla-Osta delle altre Province.
Le domande per ottenere l’ autorizzazione devono essere presentate su carta resa legale almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesta.
Responsabile
Geom. Carlo Fiordelli
Tel 0575.3354211 – 329.4309071
Email cfiodelli@provincia.arezzo.it
Potere sostitutivo
Ufficio di riferimento
Requisiti del richiedente
La domanda deve essere presentata dal proprietario del mezzo, anche tramite agenzia, ma a nome del proprietario.
Procedimento
La Provincia dopo aver esaminato la domanda rilascia l’autorizzazione con relative prescrizioni (scorta tecnica, etc.).
Tempi del procedimento
15 giorni per trasporti eccezionali – 10 giorni per macchine agricole.
Documenti da presentare
Domanda in bollo indirizzata a Ufficio Trasporti Eccezionali Trasporti della Provincia con documentazione allegata come da codice della strada (fotocopia del libretto di circolazione, schema di carico, autocertificazione, etc.); per i mezzi agricoli (fotocopia del libretto di circolazione + vecchia autorizzazione se esiste).
Normativa
artt. 11 e 12, art. 54, art. 56, artt. 57 e 104, art. 58, art. 61, art. 62, art. 10